Imballaggi in legno da Cina e Bielorussia: ecco la novitá

Dal 1° ottobre 2018 sono entrate in vigore nuove normative per l’importazione di imballaggi e prodotti in legno da questi Paesi.


Cosa spinge la Comunità Europea ad adottare un provvedimento riguardante il materiale da imballaggio in legno provenienti da Cina e Bielorussia? Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di assistere alla diffusione di diversi microrganismi, insetti o muffe “aliene” nel nostro eco-sistema in grado di devastare coltivazioni, giardini e danneggiare il verde urbano.

Si tratta dei parassiti killer che da anni minacciano piante e colture in Italia. Dalla Popilla Japonica, che sta distruggendo la vegetazione tra Lombardia e Piemonte, alla Xylella fastidiosa, che ha fatto strage di ulivi nel Salento, fino al Rhynchophorus ferrugineus, punteruolo rosso, che ha flagellato le palme in sud Italia. Sono solo alcuni dei numerosi insetti alieni provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia, dove hanno trovato un habitat favorevole in seguito ai cambiamenti climatici.

La Comunità Europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, ha adottato i seguenti provvedimenti, a partire dal 1° Ottobre 2018:

Materiali da Imballaggio in legno, definizioni:

a) “materiale da imballaggio in legno”: legname o prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;
b) “prodotti specificati”: prodotti originari della Bielorussia e della Cina importati nell’Unione, sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno;
c) “spedizione”: quantitativo di merci compreso in un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità;
d) “operatore professionale”: qualsiasi persona di diritto pubblico o privato coinvolta professionalmente nell’introduzione di materiale in legno nel territorio dell’Unione e giuridicamente responsabile di tale introduzione.

Materiali da Imballaggio in legno: controlli e rischi

Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione è sottoposto a vigilanza doganale e può subire controlli totali od a campione per verificare che non siano contaminati da organismi nocivi e che siano accompagnati dai certificati richiesti per attestarne la qualità. Questi possono essere soggetti a uno dei regimi doganali di immissione in libera pratica o in regimi speciali, ad eccezione delle procedure speciali che prevedono il transito esterno od interno, oppure il deposito, che comprende il deposito doganale e nelle zone franche, purché siano stati completati i controlli fitosanitari di cui all’articolo 4. Se dai controlli fitosanitari emerge che le disposizioni non siano state rispettate o che il materiale da imballaggio/prodotto in legno è infestato da organismi
nocivi di tale direttiva, lo Stato membro interessato procede immediatamente con una ispezione totale o a campione, per accertare fisicamente la non conformità. Quando tale mancata conformità o tale infestazione è constatata, lo Stato membro interessato assicura la distruzione immediata di tale materiale in legno. Prima della distruzione il materiale è trattato in modo da garantire che non vi sia alcun rischio fitosanitario durante e dopo la distruzione.
Come sempre siamo a diposizione per eventuali ulteriori chiarimenti od informazioni che possano aiutarvi a svolgere serenamente la vostra attività.

Per informazioni: aelmi@cti-spa.com